Il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2025, che introduce importanti aggiornamenti e chiarimenti sugli obblighi formativi previsti dal D.M. 6 settembre 2023 in materia di identificazione e registrazione (I&R) di operatori, stabilimenti e animali.
Il provvedimento recepisce le richieste avanzate dalla Federazione a seguito del confronto istituzionale avviato nei mesi scorsi, con l’obiettivo di rendere più chiari e applicabili gli adempimenti previsti.
Proroga della scadenza
La principale novità riguarda la tempistica: il termine per adempiere per la prima volta all’obbligo formativo è stato prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.
Rimangono comunque validi i corsi già frequentati nel biennio 2024–2025, purché rispondenti ai requisiti stabiliti dalla normativa.
Deleghe e responsabilità
Il decreto chiarisce anche chi è tenuto a svolgere la formazione e in quali casi è possibile delegare:
- Per le persone giuridiche (ad esempio associazioni o società), l’obbligo formativo è in capo al rappresentante legale, che può però delegare formalmente uno o più incaricati della gestione.
- Per le persone fisiche, è ammessa la delega a un responsabile.
Queste precisazioni introducono maggiore flessibilità per centri e associazioni.
Inoltre:
- I dipendenti, come i tecnici di scuderia che svolgono attività presso un unico ente affiliato non rientrano nella definizione di “professionisti degli animali”. In tali casi non è richiesto il corso ministeriale, ma l’operatore responsabile della struttura è tenuto a fornire adeguate istruzioni sulle buone prassi che il tecnico dovrà adottare, in relazione alle mansioni svolte, testimoniate da verbali formativi con data certa (per es. via pec).
- Gli istruttori o tecnici che operano come liberi professionisti (es. con Partita IVA) oppure se guidano van,sono soggetti all’obbligo formativo.
- Gli istruttori o tecnici che esercitano in un solo circolo (es. cococo o dipendenti) soggiacciono alla formazione indiretta come sopra descritto per i tecnici di scuderia.
Non sono soggetti all’obbligo formativo:
- i soggetti già formati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 in materia di trasporto;
- gli operatori e i professionisti di allevamenti familiari (fino a tre cavalli NON DPA e non destinati alla riproduzione).
Trasporti
- Il corso per Operatori (18 ore) è comprensivo anche dell’obbligo formativo come trasportatore: chi lo frequenta e risulta registrato anche come trasportatore nel Sistema I&R non deve svolgere il corso da 10 ore.
- Chi non è operatore e però svolge attività di trasporto conto proprio deve fare il corso da 10 ore.
- I conducenti professionali (conto terzi) soggiacciono ad una distinta e specifica formazione prevista dal Regolamento (CE) n. 1/2005
I corsi federali già attivi
Per supportare tesserati e strutture, la Federazione ha attivato corsi online on-demand, con esame finale, a condizioni agevolate.
I percorsi formativi:
- sono distinti tra Operatori e Professionisti;
- prevedono una verifica conclusiva;
- consentono la comunicazione dei nominativi al Ministero per l’inserimento negli elenchi ufficiali.
Il Consiglio Federale ha inoltre stabilito che, per Istruttori e Tecnici, la partecipazione ai corsi sarà valida anche come aggiornamento professionale con efficacia per il 2026. Resta naturalmente valida la formazione già svolta presso enti abilitati.
Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
“La presente comunicazione ha finalità esclusivamente informative e di sintesi. Per l’interpretazione e l’applicazione della disciplina si rinvia ai testi ufficiali dei Decreti ministeriali e della normativa vigente (guarda QUI), che costituiscono l’unico riferimento normativo vincolante.”