Durante colloqui intercorsi con responsabili di associazioni sportive (anche di altre discipline), ho avuto modo di riscontrare in varie occasioni una non corretta consapevolezza dell’ esatto “status fiscale” della propria  associazione.

Ritengo opportuno, quindi, evidenziare di seguito alcune informazioni che spero possano contribuire a fare maggiore chiarezza sull’argomento.

La attuale normativa fiscale individua vari soggetti che possono essere obbligati – ciascuno secondo condizioni e modalità diverse - all’applicazione e pagamento delle Imposte, in particolare le:

  • Imposte sul reddito e/o
  • Imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o
  • Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Tra questi soggetti la normativa fiscale ha individuato i c.d. enti non commerciali.

Gli enti non commerciali sono quelle entità che – a differenza, ad esempio, delle società – hanno per oggetto, nello statuto, lo svolgimento di un’attività non commerciale.

E’ opportuno precisare che per “ attività commerciale” non  si intende solo il “commercio” di beni, ma più in generale lo svolgimento di un attività di “impresa” (che, in generale, può consistere nella produzione o commercio di beni ovvero nell’effettuazione di servizi).

In particolare, l’attività degli enti non commerciali è organizzata e finalizzata al raggiungimento di scopi non “imprenditoriali” e cioè scopi culturali, politici, religiosi, assistenziali, sportivi dilettantistici, ecc.

Tuttavia, ciò non vuol dire che l’ente non commerciale non possa svolgere un’attività di impresa; in tal caso, l’ente potrebbe essere assoggettato ad imposizione fiscale - anche se al riguardo la normativa prevede particolari semplificazioni ed agevolazioni - e sarebbe quindi obbligato ad avere il numero di partita IVA.

Nel novero degli enti non commerciali rientrano enti di varia natura, tra i quali le associazioni.

Pertanto, le associazioni sportive dilettantistiche sono considerate, ai fini fiscali, enti non commerciali.

Cosa comporta questa classificazione ?

Al riguardo, è noto che nei confronti degli enti non commerciali le norme fiscali prevedono varie agevolazioni.

Tra queste, di particolare interesse è certamente quella espressamente diretta alle associazioni,incluse quindi le associazioni sportive dilettantistiche; in particolare:

le attività svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche nei confronti dei propri soci dietro pagamento di specifici corrispettivi ed in attuazione e conformità alle proprie finalità istituzionali (come previste dallo statuto) non sono considerate commerciali e pertanto non sono soggette ad imposte.

In tal caso, quindi, l’associazione non è obbligata ad avere il numero di Partita IVA poiché, di fatto, agisce come un soggetto privato  e non come un impresa (quindi non potrebbe detrarre l’IVA sugli acquisti effettuati).

Va comunque precisato che l’agevolazione sopra riportata è concessa a condizione,tra l’altro, che nello statuto dell’associazione siano presenti specifiche clausole (previste dalla stessa normativa) la cui effettiva attuazione dimostra che l’associazione non svolge un attività d’impresa, ma solo quella “istituzionale”.

In base a quanto sopra, quindi, nel caso in cui un’ associazione avesse per qualsiasi ragione un numero  di partita IVA – che in genere coincide con il numero di codice fiscale – ma non svolgesse più (o non avesse mai svolto) un’attività d’impresa, potrebbe richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la cancellazione della sua posizione IVA, mantenendo così il solo numero di codice fiscale.

Infine, è opportuno segnalare che, anche in caso di svolgimento della sola attività istituzionale, se l’associazione ha dipendenti ovvero collaboratori è tenuta a corrispondere, a determinate condizioni, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

a  cura del dott. beniamino pisano

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