In questi ultimi mesi i mezzi di informazione hanno dato ampio risalto al  “redditometro” e, come spesso accade, il gran parlare su un argomento di interesse generale rischia di creare disorientamento ed ingenerare timori che possono rivelarsi eccessivi.

Cominciamo quindi a fare un po’ di chiarezza sull’argomento, evidenziando di seguito una breve sintesi, alla quale potrà seguire – nei primi mesi del 2011 - un incontro di approfondimento con esempi pratici, alla luce delle norme e dei chiarimenti che,nel frattempo, saranno forniti dall' Amministrazione Finanziaria.

Cosa s’intende per “redditometro" ?

Va premesso che l'ufficio fiscale (Agenzia delle Entrate) può verificare la posizione  del contribuente "persona fisica" attraverso due modalità:

- esaminando la sua dichiarazione dei redditi : se a seguito del controllo l'Ufficio fiscale ritiene che il reddito del contribuente sia in realtà maggiore di quello dichiarato richiede al contribuente la maggiore  IRPEF (cioè l'Imposta sul reddito delle persone fisiche) e relative addizionali regionali e comunali (nonché le sanzioni ed interessi) .

oppure,  indipendentemente dalla dichiarazione,

- l'Ufficio calcola il reddito attribuibile al contribuente, sulla base delle spese effettuate  e dei beni e servizi dei quali lo stesso contribuente ha la disponibilità.

Sul reddito così calcolato l'Ufficio fiscale richiede l'IRPEF e relative addizionali (nonché sanzioni ed interessi).

Il redditometro e' quindi lo "strumento" con il quale si determina il reddito in base ai beni e servizi dei quali il contribuente ha la disponibilita'.

Come funziona, in pratica,il redditometro ?

In realtà il redditometro esiste già da molti anni  ed anche il criterio sul quale si basa non è una novità .

Il criterio è il seguente:  

se il contribuente ha la disponibilita' di determinati beni e servizi deve avere anche un reddito adeguato per mantenerli

Con apposite norme l'Amministrazione Finanziaria ha già in passato individuato un elenco di beni e servizi, ciascuno dei quali entra con un diverso "peso" nel calcolo del reddito del contribuente; tra questi, sono annoverati i cavalli da corsa e da equitazione. Ad esempio, la disponibilità nell'anno 2008 di un cavallo da equitazione mantenuto a pensione presuppone,da sola, un reddito, per lo stesso anno 2008, di circa 48.000 euro.

Ma allora, si dirà, se il redditometro esiste già da molti anni, come mai oggi se ne parla tanto?

La ragione è che nel corso del 2010 sono intervenute delle novità: in particolare, è previsto un aggiornamento del redditometro – la norma è del 1992 e quindi è vecchia di quasi vent'anni -  per renderlo più preciso ed aderente alla realtà  economica attuale.

Inoltre, è stato reso esplicito anche un altro criterio (che comunque, nella pratica, era già applicato dagli uffici fiscali).

Il criterio è il seguente:

le  spese di qualsiasi genere sostenute nell'anno sono alimentate da un corrispondente reddito

Tale criterio è applicabile in aggiunta o sostituzione dell'altro criterio sopra visto. Al riguardo,sono comunque attesi ulteriori chiarimenti da parte dell' Amministrazione Finanziaria anche se si può ritenere che sarà posta l'attenzione,come per il passato, su alcune spese di particolare importanza ( ad es: elevate rate di mutuo, iscrizione a scuole e circoli privati, ecc.)

Come si può difendere il contribuente ?

Il contribuente può sempre dimostrare che le spese sostenute nonchè l'acquisto dei beni e servizi ed il loro mantenimento sono stati possibili grazie, ad esempio, ad appositi finanziamenti oppure ad entrate "straordinarie" quali donazioni, vendite di immobili, ecc.

Va altresì osservato che se il reddito calcolato dall'Ufficio fiscale non è superiore ad una determinata percentuale del reddito dichiarato (25 per cento per gli anni fino al 2008 e 20 per cento a decorrere dal 2009) , allora la posizione del contribuente è da considerarsi regolare.

a  cura del dott. Beniamino Pisano

Tutti coloro che sono interessati ad un eventuale incontro di approfondimento possono scrivere alla  casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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