La Federazione ha voluto fornire un vademecum interpretativo alle nuove disposizioni emesse dei Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei trasporti
Il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito degli incontri scaturiti dal tavolo tecnico, hanno emesso in data 6 dicembre la circolare interministeriale che integra quella dello scorso 15 ottobre e relativa al trasporto dei cavalli sportivi.
Al fine di fornire un utile servizio ai tesserati, alle Asd e Ssd abbiamo voluto riassumere i più salienti passaggi del documento mettendo a disposizione un nuovo e utile strumento interpretativo. In diversi punti del vademecum è possibile riscontrare le pagine di riferimento della circolare.
1 – La circolare è rivolta principalmente agli Enti affiliati o aggregati alle Federazioni e EPS riconducibili al CONI (pag. 3).
2 - Sono esclusi dal campo di applicazione della legge n. 298 del 1974 (trasporto conto terzi) i trasporti con finalità sportiva effettuati con il van nella disponibilità dell'ente affiliato o aggregato alla Federazione di cavalli dei soci e scuderizzati presso l'ente affiliato o aggregato (pag. 5).
2.1 - Il van deve essere di proprietà dell'ente affiliato o aggregato oppure nella disponibilità attraverso un usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, un leasing o altro rapporto che risulti trascritto sul libretto di circolazione. Ricordiamo che il van è un bene mobile registrato (pag. 6).
2.2 -Il van può essere guidato da un socio dell'ente che deve dimostrare la sua qualità di socio con la tessera associativa o documento equivalente e una copia del verbale dell'assemblea che gli riconosce la possibilità di guidare il van.
2.2.1 - Il van può essere altresì guidato da un dipendente dell'ente che può dimostrare la sua posizione attraverso il contratto di lavoro o copia di una busta paga.
3 - Il cavallo deve essere di proprietà dell'ente come risulta dai documenti identificativi.
3.1 - Il cavallo può anche essere di proprietà di un socio o un tesserato dell'ente che ha la disponibilità del van. Questo può essere dimostrato attraverso il mod. 4 informatizzato, in cui è indicato il codice stalla dell'ente (pag. 8) oppure con il mod. 4 cartaceo integrato da una copia del contratto di deposito del cavallo presso l'ente, anche non registrato (pag. 9). Serve a bordo del van anche una copia del registro di carico scarico aziendale. Facsimile del contratto è disponibile in calce a questa notizia. In entrambi i casi bisogna dimostrare che il proprietario del cavallo sia socio o tesserato all'ente, che ha la disponibilità del van, attraverso la tessera associativa o documento equivalente (pag. 10).
4 - Il cavallo deve essere scuderizzato da almeno 4 giorni antecedenti il trasporto presso l'ente che ha la disponibilità del van che effettua il trasporto.
5 - Il luogo di partenza e/o destinazione finale del trasporto deve essere l'ente presso cui è scuderizzato il cavallo.
6 - Non è necessario che il cavallo sia montato dal socio, ma basta solo dimostrare che il cavallo viene trasportato a una manifestazione sportiva alla quale partecipa l'ente (pag. 7).
7 - Il van naturalmente può trasportare anche attrezzature connesse all'attività sportiva (pag. 10).
8 - Non è necessario che il socio o tesserato proprietario del cavallo trasportato sia a bordo del van (pag. 10).
9 - Come principio a carattere generale, invece, viene chiarito che un eventuale contratto di comodato del cavallo non deve essere registrato, ma deve avere data certa (pag. 8).
Per ricapitolare i documenti principali che devono essere a bordo del van sono:
- Libretto di circolazione dove risulta che il van sia intestato o nella disponibilità dell’ente affiliato o aggregato;
- Documenti identificativi dei cavalli trasportati;
- Riepilogo delle iscrizioni dei cavalli che viaggiano sul van (stampabile dal sito federale area iscrizioni on line);
- Autista: se dipendente copia del contratto di assunzione o di una busta paga recente, se socio copia del verbale d’assemblea che autorizza alla guida;
- Stampa mod. 4 elettronico oppure mod. 4 cartaceo e, in tale seconda ipotesi, copia dei contratti di detenzione dei cavalli di proprietà dei soci (vedi modello allegato);
- Copia del registro carico scarico dei cavalli con la precisazione che i cavalli devono essere scuderizzati almeno da 4 giorni prima del viaggio.
Per eventuali chiarimenti o approfondimenti è possibile scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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