Ruolo dei proprietari
I proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai servizi veterinari gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado. Nel caso di mancata messa a disposizione, l'autorita' preposta ai controlli diffida il proprietario o il detentore ad adottare, entro il termine di 15 giorni, gli adempimenti necessari ai fini della corretta applicazione del piano.
Identificazione
Qualora, in occasione delle operazioni di prelievo per l'esecuzione dei controlli sierologici siano rinvenuti equidi non ancora identificati, il proprietario o il detentore delegato ne richiede, entro quindici, giorni la regolarizzazione. L' UNIRE, le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) e le Associazioni provinciali allevatori (APA) sono tenute a garantire almeno l'identificazione provvisoria degli animali non oltre 15 giorni dall'invio della richiesta da parte del proprietario o detentore degli animali.
Prelievi, riscontri negativi e positività
I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi, secondo le modalita' indicate dalle regioni o province autonome. Al fine di contribuire al sistema di sorveglianza epidemiologica, il veterinario, anche libero professionista, che abbia motivi clinici di sospettare la presenza della malattia, effettua il campionamento e contestualmente informa il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale. I campioni sono inviati agli Istituti zoo profilattici sperimentali competenti per territorio accompagnati dalla scheda di prelievo (All'allegato A) per l'esecuzione degli esami diagnostici. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche sono a carico del proprietario o del detentore dell'equide. I risultati negativi dei controlli sierologici hanno validita' per un periodo corrispondente ai termini per l'effettuazione dei controlli stessi, I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio sono tenuti alla registrazione degli esiti e delle date delle singole prove diagnostiche sul documento di identificazione, nella sezione «esami di laboratorio», debitamente firmata e timbrata a cura del veterinario ufficiale entro 10 giorni dall'invio del referto. In caso di riscontro di positivita', il campione e' inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza accompagnato dalla scheda (All'allegato B) che rilascia il referto analitico di conferma entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento del campione. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali provvedono alla registrazione nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) delle informazioni previste dalla direttiva 82/894/CE, come modificata dalla decisione 2008/650/CE. In attesa della conferma, le autorita' sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di polizia veterinaria, e ne dispongono la revoca solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positivita'. Gli esiti delle analisi devono essere comunicati tempestivamente anche al proprietario o al detentore dell'equide.
Equidi sieropositivi
Gli animali sieropositivi sono sottoposti ad isolamento e sequestro in sedi e ricoveri compatibili con le esigenze etologiche degli equidi, permettendo la presenza nella stessa area di piu' soggetti positivi, anche di proprieta' di terzi, purche' situati a distanza dagli animali sani recettivi nonche' sottoposti a vigilanza veterinaria, secondo le misure di biosicurezza specificate nell'Allegato C dell'ordinanza.
Per consentire la convivenza di piu' equidi sieropositivi in uno stesso luogo nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, le regioni consentono a enti locali, ad associazioni riconosciute per la protezione degli animali e a privati cittadini di individuare e gestire idonee aree attrezzate per il mantenimento degli equidi sieropositivi secondo le condizioni indicate all'Allegato C dell' Ordinanza. La movimentazione degli animali sieropositivi e' consentita esclusivamente per motivi legati alla tutela della loro salute e benessere, e può avvenire solo dopo la comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale di partenza e di destinazione Per gli equidi sieropositivi il modello 4 deve essere correttamente compilato, recando l'attestazione sanitaria e la firma del veterinario ufficiale.
Sanzioni per proprietari
Per i proprietari inadempienti, che movimentano animali in mancanza di controllo sierologico oppure movimentano animali sieropositivi soggetti alle sanzioni previste dall'art. 16, comma1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. I servizi veterinari assicurano la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009 (qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi). Dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009 sono stati notificati alla Commissione Europea 447 focolai di anemia infettiva equina distribuiti sull'intero territorio nazionale, individuati con l'applicazione del piano predisposto con ordinanza ministeriale 18 dicembre 2007.