Il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2025, che introduce importanti aggiornamenti e chiarimenti sugli obblighi formativi previsti dal D.M. 6 settembre 2023 in materia di identificazione e registrazione (I&R) di operatori, stabilimenti e animali.

 Il provvedimento recepisce le richieste avanzate dalla Federazione a seguito del confronto istituzionale avviato nei mesi scorsi, con l’obiettivo di rendere più chiari e applicabili gli adempimenti previsti.

 Proroga della scadenza

La principale novità riguarda la tempistica: il termine per adempiere per la prima volta all’obbligo formativo è stato prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.

 Rimangono comunque validi i corsi già frequentati nel biennio 2024–2025, purché rispondenti ai requisiti stabiliti dalla normativa.

 Deleghe e responsabilità

Il decreto chiarisce anche chi è tenuto a svolgere la formazione e in quali casi è possibile delegare:

- Per le persone giuridiche (ad esempio associazioni o società), l’obbligo formativo è in capo al rappresentante legale, che può però delegare formalmente uno o più incaricati della gestione.

 - Per le persone fisiche, è ammessa la delega a un responsabile.

Queste precisazioni introducono maggiore flessibilità per centri e associazioni.

 Inoltre:

- I dipendenti, come i tecnici di scuderia che svolgono attività presso un unico ente affiliato non rientrano nella definizione di “professionisti degli animali”. In tali casi non è richiesto il corso ministeriale, ma l’operatore responsabile della struttura è tenuto a fornire adeguate istruzioni sulle buone prassi che il tecnico dovrà adottare, in relazione alle mansioni svolte, testimoniate da verbali formativi con data certa (per es. via pec). 

- Gli istruttori o tecnici che operano come liberi professionisti (es. con Partita IVA) oppure se guidano van,sono soggetti all’obbligo formativo.

- Gli istruttori o tecnici che esercitano in un solo circolo (es. cococo o dipendenti) soggiacciono alla formazione indiretta come sopra descritto per i tecnici di scuderia.

 Non sono soggetti all’obbligo formativo:

- i soggetti già formati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 in materia di trasporto;

- gli operatori e i professionisti di allevamenti familiari (fino a tre cavalli NON DPA e non destinati alla riproduzione).

 Trasporti

- Il corso per Operatori (18 ore) è comprensivo anche dell’obbligo formativo come trasportatore: chi lo frequenta e risulta registrato anche come trasportatore nel Sistema I&R non deve svolgere il corso da 10 ore.

- Chi non è operatore e però svolge attività di trasporto conto proprio deve fare il corso da 10 ore.

- I conducenti professionali (conto terzi) soggiacciono ad una distinta e specifica formazione prevista dal Regolamento (CE) n. 1/2005

 I corsi federali già attivi

Per supportare tesserati e strutture, la Federazione ha attivato corsi online on-demand, con esame finale, a condizioni agevolate.

 I percorsi formativi:

- sono distinti tra Operatori e Professionisti;

- prevedono una verifica conclusiva;

- consentono la comunicazione dei nominativi al Ministero per l’inserimento negli elenchi ufficiali.

 Il Consiglio Federale ha inoltre stabilito che, per Istruttori e Tecnici, la partecipazione ai corsi sarà valida anche come aggiornamento professionale con efficacia per il 2026. Resta naturalmente valida la formazione già svolta presso enti abilitati.

 

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oppure a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

“La presente comunicazione ha finalità esclusivamente informative e di sintesi. Per l’interpretazione e l’applicazione della disciplina si rinvia ai testi ufficiali dei Decreti ministeriali e della normativa vigente (guarda QUI), che costituiscono l’unico riferimento normativo vincolante.”

Joomla Extensions